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Imposte e tasse 11 Febbraio 2022

Mai lasciare da soli i robot antievasione

Durante l'attività finalizzata ad individuare potenziali evasori fiscali, assieme ai super software dell’Agenzia delle Entrate sarà sempre garantito anche l’intervento umano.

Nelle complesse procedure che i nuovi sistemi digitalizzati di accertamento dovranno porre in essere, si legge nella relazione che accompagna lo schema di decreto ministeriale attuativo della legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), vi sarà una supervisione da parte di un essere umano. Questa precisazione potrebbe avere più di una spiegazione.
In primo luogo, la presenza dell’essere umano dovrebbe evitare eccessi, errori o deviazioni rispetto agli input iniziali che, grazie proprio a tale assistenza, verrebbero corretti o mitigati. Ma l’assicurazione circa il fatto che i robot non saranno lasciati soli potrebbe rispondere anche ad altre esigenze quali, ad esempio, evitare la selezione o l’utilizzo di dati errati o inappropriati.
Ancora. Assicurare la presenza di funzionari dell’Agenzia delle Entrate durante i suddetti processi informatizzati potrebbe avere anche la finalità di evitare, sul nascere, profili di illegittimità dell’intera procedura amministrativa messa in essere.

Sulle selezioni digitalizzate in ambito amministrativo esiste infatti un importante precedente giurisprudenziale che probabilmente non è sfuggito al Ministero dell’Economia e delle Finanze nella stesura del suddetto decreto attuativo.
Il riferimento è alla sentenza n. 2270/2019 emessa dalla VI sezione del Consiglio di Stato secondo la quale la decisione amministrativa, laddove automatizzata, va subordinata alla piena conoscibilità dell’algoritmo e dei criteri usati per il suo funzionamento.
Per evitare giudizi di illegittimità dei procedimenti automatizzati di accertamento (basati ad esempio sul c.d. “anonimometro”) non bisognerà soltanto non lasciare mai soli i robot deputati alla selezione delle posizioni da accertare, ma anche rendere esplicito, con un linguaggio semplice e chiaro, a tutti i potenziali interessati, compreso il giudice tributario, quali sono le definizioni di rischio fiscale sulla base delle quali gli algoritmi di calcolo sono stati elaborati.

L’avvento degli accertamenti digitalizzati delle imposte suscita una certa preoccupazione fra gli operatori del diritto tributario.
Lo schema di decreto attuativo prevede, sulla base delle disposizioni contenute nella L. 160/2019, una serie di limitazioni e differimenti dei diritti dei contribuenti. Questi ultimi, infatti, non potranno avere voce in capitolo in relazione al trattamento dei loro dati personali né potranno far valere, durante il trattamento dei dati stessi, i più elementari diritti a loro riservati dal Regolamento europeo sulla privacy n. 2016/679.

Ecco allora che, prima di dare l’avvio a quello che ormai rappresenta, a tutti gli effetti, il futuro prossimo dell’accertamento fiscale, sarà necessario che l’Amministrazione Finanziaria renda palese e pubblico il modus operandi sulla base del quale intende operare.
Tutto ruoterà, secondo lo schema di decreto ministeriale, attorno alla definizione del rischio di evasione. Sarà sulla base di tale elemento che verranno messi in atto i processi di interazione fra le banche dati fiscali e costruiti gli algoritmi di selezione.
In queste fasi preliminari di definizione dei processi, non si può lasciare del tutto estranei i contribuenti. In fondo l’oggetto dell’intero processo saranno i “loro” dati.