Le caratteristiche professionali che le imprese cercano sempre di più in un manager, si allacciano all'attitudine a gestire le situazioni complesse con i metodi dell'allenatore/coach, che motiva e coinvolge i collaboratori senza imposizioni, insieme alla capacità di adeguare l'approccio alle imprese, in base alle loro esigenze, nella consapevolezza che sono proprio le esigenze aziendali a determinare sempre di più anche il tipo di rapporto di lavoro. Il manager di rete è la figura professionale cui spetta l'incarico di gestire l'effettivo sviluppo di una rete di impresa. Una sorta di consulente, generalmente e preferibilmente, rispetto alle aziende aderenti, che progetta e coordina tutto il sistema. Ogni rete ha partecipanti diversi e, quindi, diversi obiettivi; ciononostante, sono state delineate le comuni competenze proprie di questa figura manageriale:
- coordinamento delle relazioni tra tutti i partecipanti della rete;
- amalgama dei diversi interessi in campo, in modo da ottimizzare il lavoro;
- coordinamento delle mansioni dei vari soggetti;
- delineamento e organizzazione dello sviluppo commerciale della rete;
- controllo dell'uso di diritti di proprietà industriale o intellettuale (marchi, brevetti, know how, ecc.);
- verifica dei processi esternalizzati;
- creazione di strategie, piani e iniziative relative all'organizzazione della rete (compresa la fase della comunicazione esterna);
- cura dell'analisi dei bisogni dei soci e promozione del raggiungimento degli obiettivi imprenditoriali degli associati;
- partecipazione alla difesa degli interessi della rete e dei suoi membri, nei confronti di terzi.
Tenere insieme un gruppo di imprenditori, magari caratterizzati da personalità dominanti, è uno dei compiti più difficili da gestire in quest'ambito. Il manager di rete deve saper comunicare e deve saperlo fare bene; pertanto, un corso di marketing/tecniche di comunicazione non potrà che essere un valore aggiunto, abbinato alle citate caratteristiche, mantenendo sempre una posizione di completa imparzialità. In generale, oltre alle competenze multidisciplinari, sono richieste capacità di organizzazione aziendale, marketing, gestione finanziaria e amministrativa, aspetti legali, ecc.
I compiti del manager di rete, oltre a quelli attinenti all'aspetto più tradizionalmente amministrativo, possono riguardare funzioni di miglioramento delle relazioni tra i soggetti partecipanti al network e, in generale, di creazione di un contesto sociale in grado di migliorare la gestione della rete, attraverso la promozione di riunioni e dibattiti. Tra i diversi compiti rientrano quelli rivolti a sensibilizzare le imprese retiste circa i principi di aggregazione e i benefici che ne derivano, ma anche quelli connessi al monitoraggio delle attività e all'intervento sulla struttura della rete, se necessario; inoltre, può dover promuovere lo sviluppo di un regolamento o una serie di procedure volte a indirizzare i comportamenti degli attori; tra le sue funzioni, potrebbe esserci anche quella legata alla riduzione della complessità gestionale che in molti casi si innesca all'interno dei network e può essere chiamato a individuare soluzioni per migliorar le performance della rete. Naturalmente, il principio fondamentale delle reti d'impresa rimane quello della collaborazione: pertanto, la figura del network manager non deve essere intesa quale sostituto di un'attività di cooperazione, in vista del raggiungimento degli obiettivi comuni. Tuttavia, per quanto riguarda in particolare le Pmi che fanno rete, potrebbe essere vantaggioso dotarsi di figure che possiedono competenze aggiuntive, anche a livello di direzione. Tale figura può essere vista come una sorta di interprete, in grado di mediare tra le imprese che compongono il network ma, ovviamente, deve essere in grado di considerare le necessità e i tratti distintivi delle singole aziende retiste.
La normativa antecedente all'entrata in vigore della L. 22.05.2017, n. 81 prevedeva la possibilità di utilizzare il contratto di rete solo per le imprese. A seguito di modifica contenuta nell'art. 12, c. 3, lett. a) della norma citata, è stata sancita la possibilità anche per i professionisti di utilizzare tale strumento, sia nella forma della rete mista (professionisti/imprese), sia in quella della rete di soli professionisti. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota 28.01.2020, n. 23331, ha fornito chiarimenti in materia di partecipazione di soggetti diversi dalle imprese ai contratti di rete, con particolare riferimento a:
- rete costituita tra soli professionisti, tutti iscritti ad un Albo, ma non al Registro delle Imprese;
- rete mista, costituita tra professionisti iscritti all'Albo e imprese e altri soggetti iscritti, quali società tra professionisti, tra avvocati, imprenditori commerciali e società commerciali.
