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Imposte e tasse 29 Novembre 2018

Mancata indicazione delle ragioni di una verifica fiscale


L'art. 12, L. 212/2000, rubricato “Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali”, al comma 2, prevede che quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato, tra l'altro, delle ragioni che l'hanno giustificata e dell'oggetto che la riguarda. Si tratta di una norma di garanzia la cui inosservanza viene talvolta segnalata in occasione delle verifiche fiscali. Si discute perciò se il mancato rispetto delle previsioni della norma sopra richiamata possa inficiare l'eventuale e conseguente avviso di accertamento. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il tema. I giudici (ordinanza 9.11.2018, n. 28692) hanno affermato che nel caso in cui gli ufficiali verificatori abbiano omesso di indicare al contribuente, in sede di verifica, i motivi per i quali la verifica stessa è iniziata, giustificando l'accesso con generici riferimenti agli indirizzi di programma annuali ovvero al settore di appartenenza, ritenuto di particolare interesse, non si configura la nullità dell'accertamento, considerato che tale sanzione non è espressamente prevista dal comma 2 del citato art. 12. Secondo la Suprema Corte, è onere del contribuente provare il concreto pregiudizio che gli sia derivato da tale omissione. I giudici di Piazza Cavour richiamano altra sentenza (Cass. 992/2015) in cui si afferma che, in materia di garanzie del contribuente sottoposto a...

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