Mancata iscrizione al RUNTS delle Onlus entro il 31.03.2026
Il Ministero del Lavoro, con la nota 28.04.2026, n. 6665, fornisce alcune indicazioni operative per i procedimenti di iscrizione nel RUNTS di ex Onlus per le istanze presentate dopo il 31.03.2026.
Gli enti ancora iscritti all’anagrafe delle Onlus al 31.12.2025 che intendono acquisire la qualifica di ETS dovevano presentare, entro il 31.03.2026 all’Ufficio del RUNTS territorialmente competente, apposita domanda di iscrizione.L’iscrizione al RUNTS entro tale termine, anche in qualità di impresa sociale, non integra un’ipotesi di scioglimento dell’ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 10, c. 1, lett. f) D.Lgs. 460/1997 e dall’art. 4, c. 7, lett. b) D.P.R. 633/1972.Nell’ipotesi invece in cui una Onlus non presenti entro il 31.03.2026 domanda di iscrizione al RUNTS, la stessa ha obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altro ente con finalità analoghe, previa richiesta di parere al Ministero del Lavoro, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. È da precisare che, nell’ipotesi in cui una ex Onlus non si iscriva nei termini indicati al RUNTS, ma, pur perdendo la qualifica di Onlus, non si sciolga e continui ad operare, è tenuta a devolvere il patrimonio per la parte incrementale realizzata nei periodi di imposta in cui l’ente è stato iscritto all’Anagrafe delle Onlus (circ. Ag. Entrate n. 59/E/2007). Questa conclusione è stata ribadita nella nota del Ministero del Lavoro 28.04.2026, n. 6665, precisando che “le istanze presentate tardivamente, ai sensi dell’art. 47 del Codice del Terzo settore provenienti da enti ex Onlus, privi di personalità giuridica o che non intendono acquisirla mediante l’iscrizione al...