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Revisione 11 Dicembre 2019

Mancata nomina organo di controllo al 16.12: aspetti pratici

In via generale non sono previste sanzioni ed è da valutare anche l’opportunità di trasformazione da Srl a società di persone.

Le Srl destinatarie dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo sono le seguenti: società tenute a redigere il bilancio consolidato; società controllanti di società obbligate alla revisione legale dei conti; società che hanno superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: attivo patrimoniale € 4.000.000; ricavi da vendite/prestazioni € 4.000.000; dipendenti occupati in media nell’esercizio 20. Decadenza - L’obbligo di nomina decade se per 3 esercizi consecutivi non viene superato nessuno dei predetti limiti. Trasformazione - La Srl interessata dalla norma dovrebbe valutare l’opportunità di trasformazione in società di persone entro il 16.12.2019, così da evitare ogni incombenza. Sanzioni - La legge non prevede sanzioni per la mancata designazione. L’art. 2477 C.C stabilisce solo che il Tribunale “su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del Registro delle Imprese” provvede appunto alla nomina nel caso di inerzia dell’assemblea.

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