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Revisione
11 Dicembre 2019
Mancata nomina organo di controllo al 16.12: aspetti pratici
In via generale non sono previste sanzioni ed è da valutare anche l’opportunità di trasformazione da Srl a società di persone.
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Le Srl destinatarie dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo sono le seguenti:
società tenute a redigere il bilancio consolidato;
società controllanti di società obbligate alla revisione legale dei conti;
società che hanno superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
attivo patrimoniale € 4.000.000;
ricavi da vendite/prestazioni € 4.000.000;
dipendenti occupati in media nell’esercizio 20.
Decadenza - L’obbligo di nomina decade se per 3 esercizi consecutivi non viene superato nessuno dei predetti limiti.
Trasformazione - La Srl interessata dalla norma dovrebbe valutare l’opportunità di trasformazione in società di persone entro il 16.12.2019, così da evitare ogni incombenza.
Sanzioni - La legge non prevede sanzioni per la mancata designazione. L’art. 2477 C.C stabilisce solo che il Tribunale “su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del Registro delle Imprese” provvede appunto alla nomina nel caso di inerzia dell’assemblea.