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Gestione d'impresa 18 Agosto 2020

Mancata partecipazione a fiere di imprese diverse dalle Pmi

Limiti e condizioni del credito d'imposta Covid-19 per eventi in Italia o all’estero, dedicato anche agli operatori di settore.

L’art. 46-bis introdotto in sede referente dalla L. n. 77/2020 di coversione del Decreto Rilancio, ha aumentato di 30 milioni per l’anno 2020 le risorse destinate al credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali. L’art. 46-bis prevede che la somma integrativa di 30 milioni sia destinata agli operatori diversi dalle Pmi e agli operatori fieristici per compensarli dei danni subiti per l’annullamento o mancata partecipazione a fiere e manifestazioni in Italia. Perciò estende l’agevolazione a imprese diverse dalle quelle già previste con le altre misure.
L’art. 12-bis del Decreto Liquidità n. 23/2020 convertito in L. n. 40/2020 aveva già esteso il credito d’imposta di cui all’art. 49 del D.L. 34/2019 anche alle spese sostenute per "disdette da Covid" e relative alla partecipazione a fiere e manifestazioni (in Italia e all’estero). Ricordiamo che l’art. 12-bis del D.L. n. 23/2020 (introdotto dalla legge di conversione) prevede che il credito d’imposta per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali (introdotto dall’art. 49 del D.L. 34/2019 – c.d. D.L. “Crescita”) sia riconosciuto, per il 2020, anche per le spese derivanti da fiere che sono state annullate a causa dell’emergenza da Covid-19, riconoscendo in sostanza un rimborso alle imprese per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese agevolabili fino a un massimo di 60.000 euro, nel rispetto degli stanziamenti previsti (10 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni di euro per il 2021, stanziamenti che non sono stati modificati dalla disposizione in esame); si applica il regime degli aiuti “de minimis” (cfr. regolamenti Ue nn. 1407/2013, 1408/2013 per il settore agricolo, 717/2014 per il settore pesca e acquacoltura).
Sono agevolabili, ai sensi dell'art. 49, c. 2, le spese per l’affitto e l’allestimento degli spazi espositivi e per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24.
A tal fine, non sarà necessario rispettare l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi previsto dall’art. 3, c. 1, del D.L. 124/2019, trattandosi di un credito d’imposta di natura agevolativa da indicare nel quadro RU del modello redditi (secondo quanto chiarito in occasione di Telefisco 2020 dall’Agenzia delle Entrate).
Un ulteriore decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (tale provvedimento non risulta ancora emanato) avrà il compito di stabilire nel dettaglio:
  • spese ammesse;
  • elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore che, per effetto delle modifiche introdotte al decreto in fase di conversione, riguardano sia eventi svolti in Italia che all’estero;
  • procedura di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito in esame.