L'art. 12, c. 7 dello Statuto del Contribuente impone l'obbligo in capo ai verificatori di rilasciare al contribuente, al termine della verifica, un processo verbale di constatazione per consentirgli di formulare eventuali osservazioni e richieste che l'Ufficio ha l'obbligo di valutare prima dell'emissione dell'atto impositivo. In particolare, la norma fissa un termine di 60 giorni dal rilascio del verbale, prima del quale l'atto impositivo non può essere emanato.
Tralasciando l'annosa questione del generale obbligo di contraddittorio procedimentale, culminata con la sentenza della Cassazione a SS.UU. n. 24823/2015, è interessante valutare quali siano le conseguenze di un avviso di accertamento che sia stato emanato senza che l'ente impositore abbia valutato le memorie prodotte dal contribuente. Assodato quindi che al termine dell'accertamento sia stato rilasciato un processo verbale di constatazione, poniamo il caso che l'Ufficio – come spesso accade - abbia omesso di riportare nella motivazione dell'atto impositivo le ragioni per cui le osservazioni formulate non sono condivisibili, o dal tenore della motivazione si deduca che le osservazioni non sono state nemmeno valutate.
A dire il vero, la norma che prevede l'obbligo per l'ufficio di valutare le osservazioni, non prevede alcuna sanzione nel caso in cui tale obbligo non sia rispettato. A tal proposito si segnala una interessante sentenza della...