Altre imposte indirette e altri tributi 19 Gennaio 2026

Materie prime alcoligene “end of waste”: nuove regole fiscali

Le Dogane, con la circolare n. 2/2026, hanno chiarito il regime fiscale di deposito e circolazione delle materie alcoligene “end of waste” destinate a bioetanolo. Rafforzati obblighi, controlli e tracciabilità, con distinzione tra prodotti ad accisa e non.

Con la circolare n. 2/2026 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli interviene su un tema di crescente rilevanza operativa: la qualificazione fiscale, il deposito e la circolazione delle materie prime alcoligene derivanti dal recupero di rifiuti, qualificate come “end of waste” e destinate alla produzione di bioetanolo per uso carburazione.Il documento si colloca nel solco della direttiva (UE) 2018/2001 (RED II), recepita nell’ordinamento interno dal D.Lgs. 199/2021, che incentiva l’impiego di biocarburanti avanzati, riconoscendo al bioetanolo ottenuto da tali matrici il beneficio del “double counting”. Ne discende un evidente incremento del valore economico delle materie prime alcoligene recuperate, che rende necessaria una disciplina fiscale puntuale, volta a prevenire fenomeni elusivi e a garantire la tracciabilità dei flussi.Sotto il profilo oggettivo, la circolare distingue correttamente tra:- liquidi fermentiscibili e fermentati non sottoposti ad accisa;- prodotti alcolici già assoggettati ad accisa, divenuti inidonei al consumo umano.Per entrambe le categorie, l’impianto di smaltimento che effettua il recupero assume, ai fini fiscali, la qualifica di stabilimento di produzione e commercializzazione, con conseguente assoggettamento alla vigilanza di cui all’art. 23 D.M. 153/2001. Ne deriva un significativo aggravio di obblighi: denuncia di attività, tenuta di registri distinti, comunicazioni preventive all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane,...

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