L'art. 26 del “Decreto Rilancio” prevede a favore dei soci delle società che ricapitalizzano il capitale sociale, un nuovo bonus sotto forma di credito d'imposta pari al 20% del capitale versato. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere 2.000.000 euro. Beneficiarie della misura sono le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata e le società cooperative, esclusi i soggetti di cui all'art. 162-bis, che abbiano subito nei mesi di marzo e aprile 2020 a causa del Covid-19, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, c. 1, lett. a) e b), del Tuir, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in misura non inferiore al 33%. Condizione fondamentale è che abbiano deliberato ed eseguito, dopo l'entrata in vigore del “Decreto Rilancio” ed entro il 31.12.2020, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato non inferiore a 250.000 euro.
Le condizioni sono stringenti. Le società, oltre a non essere ricomprese, alla data del 31.12.2019, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE), devono avere una situazione di regolarità contributiva e fiscale ed essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, lavoro, prevenzione degli infortuni e salvaguardia dell'ambiente. Inoltre non devono rientrare tra le società che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea. Altra causa ostativa al beneficio è la condizione che nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non sia intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e Iva nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'art. 12, c. 2 D.Lgs. 10.03.2000, n. 74.
Pena la decadenza della misura, alla società oggetto del conferimento in denaro è vietata la distribuzione di riserve di qualsiasi tipo prima del 1.01.2024; in caso di violazioni, il socio-contribuente dovrà restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. Se i soci per i conferimenti in denaro effettuati entro il 31.12.2020 beneficiano del credito d'imposta pari al 20% delle somme conferite, le società ricapitalizzate si vedranno riconoscere, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale effettuato entro il 31.12.2020, e, comunque, nei limiti di 800.000 euro.
Le perdite fiscali riportabili nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione del credito saranno ridotte per un importo pari all'ammontare del credito d'imposta riconosciuto. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive, fino a quando non se ne conclude l'utilizzo, nonché in compensazione (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241), a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 24.12.2007, n. 244, e di cui all'art. 34 L. 23.12.2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5, del Tuir.
