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Imposte e tasse 13 Giugno 2023

Medici convenzionati e Irap

L'applicazione dell'imposta regionale nel mondo delle professioni sanitarie.

L’Irap ha come presupposto l’esercizio di un’attività diretta alla produzione e allo scambio di beni, ovvero alla prestazione di servizi. La disciplina del tributo individua come soggetti passivi gli esercenti attività d’impresa e lavoro autonomo, operanti in forma individuale o associata, gli enti non commerciali privati, nonché le amministrazioni e gli enti pubblici. Dal 1.01.2022, tuttavia, l’Irap non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti arti e professioni ex art. 53, c. 1 del Tuir, residenti nel territorio dello Stato, come l’odontoiatra libero professionista. Con specifico riguardo al mondo delle professioni, è lecito ritenere che sono comunque assoggettati all’Irap, oltre agli studi associati, anche le associazioni professionali. A questi soggetti, infatti, è inibita qualsiasi possibilità di sottrarsi al tributo regionale, anche per effetto dei costanti arresti della giurisprudenza di legittimità secondo cui gli studi associati e le associazioni professionali devono essere sempre assoggettati all’imposta a prescindere dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l’esercizio dell’attività (Cass. S.U., sentt. 7371/2016 e 7291/2016). Autonoma organizzazione e applicazione dell’Irap

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