Cambiano i modelli per la valutazione (allegato 7 e 7-bis) delle nuove imprese per l’accesso alla garanzia dello Stato. Le start-up, vale a dire le imprese costituite o in attività da non più di 3 anni, sono ammissibili previa valutazione del merito di credito effettuata attraverso il modello per bilanci previsionali e un business plan redatto sulla base dell’allegato 7 o 7 bis. Qualora sia presentata una richiesta di riassicurazione e/o controgaranzia da un soggetto garante autorizzato (confidi o altro intermediario) le start-up sono ammissibili senza valutazione del merito di credito da parte del gestore del fondo.
Il Medio credito centrale ha pubblicato in data 29.09.2022 i 2 nuovi modelli di valutazione creditizia per l’accesso alla garanzia statale, l’allegato 7 e l’allegato 7 bis (utilizzato per le operazioni inferiori a 50.000 euro).
Può accedere all’intervento del fondo qualsiasi tipo di operazione finanziaria, purché finalizzata all’attività di impresa, con benefici in termini di diversificazione delle fonti finanziarie e di riequilibrio della struttura finanziaria delle imprese.
Valutazione delle imprese start-up - Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre 3 anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del fondo) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati sono ammissibili,...