Meno plusvalenze tassate anche con lo sconto in fattura
Le spese per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico sono incrementative al fine della determinazione delle plusvalenze sugli immobili. È irrilevante l’utilizzo dei bonus fiscali.
Nonostante il filtro delle Direzioni Regionali, sono numerosi gli interpelli in materia di superbonus che arrivano alla Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate. Molti degli interpelli in questa materia coinvolgono aspetti tecnici-edilizi. Alcuni però, come l’interpello 204/2021, riguardano temi generali utili da leggere ed eventualmente applicare ad altre casistiche.
Come è noto, la cessione di immobili da parte delle persone fisiche è una fattispecie rilevante ai fini della determinazione dei redditi diversi, con alcune importanti eccezioni. Tali cessioni costituiscono, infatti, redditi compresi tra quelli di cui all'art. 67, c. 1, lett. b) del Tuir. La base imponibile della cessione, ove applicabile, è affidata all’art. 68, c. 1, il quale prevede che le plusvalenze sono costituite “dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo”.
Tornando adesso al superbonus (ma il discorso rileva anche ai fini del sismabonus e di tutti gli altri bonus edilizi), è di tutta evidenza che gli interventi edilizi oggetto dell’agevolazione possono rappresentare una spesa estremamente significativa. Da qui la questione posta dal contribuente dell’interpello n. 204 che chiede di sapere come rilevano ai fini delle plusvalenze Irpef le spese a fronte delle quali...