La territorialità ai fini Iva del trasporto di persone, per le tratte che comprendono sia parte del nostro territorio nazionale che parte dei Paesi UE ed Extra UE, è argomento di attenta valutazione e interpretazione per la fatturazione attiva da parte delle società di noleggio di pullman con conducente.
A priori è bene precisare che dal punto di vista del trattamento fiscale, la circolare del Ministero delle Finanze n. 7/1998 equipara i servizi di noleggio con conducente a quelli più generici di trasporto persone; sulle tratte esclusivamente nazionali l’Iva del 10% è quindi dovuta in ogni caso.
Si ponga, però, la fattispecie della richiesta da parte di società ITA 2 di commissionare al fornitore ITA1 il “tour/viaggio” con conducente, tratta Reggio Emilia - Monaco di Baviera in occasione del famoso mercatino di Natale.
Detto ciò, ai fini Iva nel D.P.R. 633/1972, si rinvengono a supporto del concetto di territorialità, gli artt. 7-quater, lett. b) (mentre per noleggio senza conducente, si fa riferimento alla lett. e) e 9, c. 1 n. 1. Di conseguenza, nei trasporti di persone per così dire “misti” in cui la tratta “non” è solo ed esclusivamente Italiana, rileva territorialmente in Italia per la parte di percorso italiana. Questa tratta (e solo questa, non tutta l'operazione) è non imponibile art. 9, c. 1, n. 1.
La tratta su suolo estero...