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Imposte e tasse 14 Febbraio 2020

Messa in uso del cespite? Indispensabile per operare le deduzioni

Per la corretta operazione di ammortamento non occorre soltanto l’accertamento della strumentalità dei beni di riferimento.

L’ammortamento del bene acquisito da un’azienda, è ammesso a condizione che il bene stesso sia concretamente inserito nel processo produttivo. Depone in tal senso la barriera terminologia espressa dalla norma di riferimento, ovvero l’art. 102 del TUIR, il quale fa espresso richiamo all'entrata in funzione del bene, escludendo che il mero acquisto di un cespite, senza il suo reale impiego, possa consentire di dedurre le relative spese. Tale sono in sintesi le conclusioni espresse dalla V Sezione Civile della Cassazione nell'ordinanza 5.02.2020, n. 2742. In particolare, la Cassazione specifica il concetto di utilizzabilità di un dato bene strumentale, al fine di dedurre dal reddito le rispettive quote di ammortamento, stabilendo che la nozione di entrata in funzione di un cespite debba essere necessariamente vincolata al suo inserimento nel ciclo produttivo. Il caso riguarda l'accertamento e contestazione nei confronti di un contribuente, che risultava aver acquistato materiale e attrezzi rientranti tra i cespiti ammortizzabili, iniziando ad ammortizzare il costo (dedurre dal reddito le rispettive quote di spesa), sebbene alla data dell’accertamento fiscale, tali beni strumentali non risultassero ancora ricevuti dalla società acquirente che ne aveva dedotto pro quota i costi, in quanto rimasti tuttora nella disponibilità della società venditrice. La condivisione della conclusione espressa dalla Suprema...

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