L'art. 56 del Decreto Cura Italia ha introdotto la sospensione del pagamento dei canoni di leasing finanziario (c.d. “moratoria”).
L'attuale termine di sospensione è stato prorogato al 30.06.2021 dall'art. 1, c. 248 della legge di Bilancio 2021. Per le imprese che avevano già beneficiato delle misure di sostegno è stata applicata automaticamente la proroga della moratoria senza alcuna formalità, salvo la rinuncia espressa dell'impresa beneficiaria. In caso di moratoria, i canoni in scadenza fino al 30.06 vengono sospesi e viene posticipata l'opzione di riscatto: “traslazione” in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata.
A differenza della sospensione prevista per i mutui, la quale è generalmente priva di sostanziali effetti a conto economico, comportando un semplice rinvio nel pagamento della rata in scadenza, nel leasing l'impresa utilizzatrice ha 3 possibili percorsi per rilevare gli effetti contabili della moratoria, come specificato dal documento 16.02.2011, del Cndcec:
- la sospensione intesa come fatto meramente finanziario;
- la sospensione come interruzione del contratto originario;
- la rimodulazione dei canoni di leasing imputati a conto economico.
Lo scenario della prima ipotesi è il seguente: la sospensione non incide sul contratto di leasing in essere, i canoni ricompresi nell'intervallo temporale della moratoria restano comunque costi di competenza del periodo e gli effetti della sospensione/dilazione dei pagamenti sono ravvisabili unicamente nello stato patrimoniale, a livello di debiti verso la società di leasing.
La seconda ipotesi prevede che la moratoria venga equiparata a un periodo di sospensione integrale del contratto di leasing: a conto economico vanno iscritti solo gli interessi passivi.
La rimodulazione dei canoni di leasing contabilizzati a conto economico (terza ipotesi) in funzione della maggiore durata del contratto, invece, crea un disallineamento tra il piano originario di pagamento e il nuovo piano di pagamenti: il costo finale rilevato dal conto economico non coincide più con le somme pagate periodicamente, ma è rimodulato in funzione della nuova durata del contratto. La quota residua del maxi-canone riscontata e risultante dallo stato patrimoniale all'inizio della moratoria dovrà essere rettificata per tenere conto della diversa durata del contratto.
