Tratti distintivi - L’art. 5 D.L. 10.08.2023, n. 104, convertito nella L. 9.10.2023, n. 136, ha introdotto un nuovo credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori. Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. L’incentivo spetta anche qualora le attività di ricerca e sviluppo siano svolte mediante contratti stipulati con imprese residenti o localizzate:
- in altri Stati membri dell’Unione Europea;
- negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo;
- in Stati compresi nell’elenco previsto dal D.M. 4.09.1996.
Con un decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell’Economia, dovranno essere definiti i criteri di assegnazione e le procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti (10 milioni di euro per l’anno 2024 e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028).
Si ricorda che, per espressa previsione normativa, il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo nella microelettronica è alternativo al credito d’imposta ricerca e sviluppo previsto dall’art. 1, c. 200 L. 160/2019 (pertanto, le medesime voci di spesa non possono fruire di entrambe le agevolazioni).
Spese agevolate - Sotto il profilo oggettivo, il credito d’imposta è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell’art. 25, par. 3 Regolamento Ue 651/2014 (con esclusione dei costi relativi agli immobili) sostenuti dall’11.08.2023 (data di entrata in vigore del D.L. 104/2023) e fino al 31.12.2027. Stante quanto sopra, sono quindi ammissibili al credito d’imposta i costi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo che rientrano nelle seguenti categorie:
Si ricorda che, per espressa previsione normativa, il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo nella microelettronica è alternativo al credito d’imposta ricerca e sviluppo previsto dall’art. 1, c. 200 L. 160/2019 (pertanto, le medesime voci di spesa non possono fruire di entrambe le agevolazioni).
Spese agevolate - Sotto il profilo oggettivo, il credito d’imposta è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell’art. 25, par. 3 Regolamento Ue 651/2014 (con esclusione dei costi relativi agli immobili) sostenuti dall’11.08.2023 (data di entrata in vigore del D.L. 104/2023) e fino al 31.12.2027. Stante quanto sopra, sono quindi ammissibili al credito d’imposta i costi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo che rientrano nelle seguenti categorie:
- le spese per il personale impiegato nel progetto (art. 25, par. 3, lett. a);
- i costi relativi alla strumentazione e alle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati (art. 25, par. 3, lett. b);
- i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto (art. 25, par. 3, lett. d);
- le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto (art. 25, par. 3, lett. e).
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall’art. 25 regolamento n. 651/2014, ai sensi del quale l'intensità di aiuto non supera:
- il 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;
- il 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
- il 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;
- il 50% dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità.
L’intensità di aiuto può essere aumentata:
- per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale: di 10 punti percentuali per le medie imprese, di 20 punti percentuali per le piccole imprese e di 15 in caso di progetti in collaborazione;
- per gli studi di fattibilità: di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.
Modalità di utilizzo del credito - Con riferimento alle modalità di utilizzo, il nuovo credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 (ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/1997) dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi, e non è soggetto ai limiti previsti dall’art. 1, c. 53 L. 244/2007 e dall’art. 34 L. 388/2000 (l’utilizzo in compensazione è in ogni caso subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall’impresa beneficiaria. Per le imprese non soggette alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 D.Lgs. 39/2010).
Certificazione delle attività di ricerca e sviluppo - Ai fini della fruizione del credito d’imposta le imprese “possono richiedere” (locuzione introdotta in luogo del testo originario “richiedono”) la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo (ex art. 23, cc. 2-5 D.L. 73/2022). Con questa modifica il testo della nuova disposizione viene di fatto allineato con il disposto del citato art. 23, c. 2, nonché con le bozze del D.P.C.M. attuativo circolate.
La certificazione (che, come visto, non è più obbligatoria ma meramente facoltativa) consente di mettersi al riparo dal rischio di contestazioni sulla spettanza dei crediti d’imposta, avendo effetto vincolante nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria (questo effetto non si verifica nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione dovesse essere rilasciata per un’attività diversa da quella che poi è stata concretamente realizzata).
Ai sensi del D.P.C.M., potranno iscriversi all’Albo dei soggetti abilitati a rilasciare la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo (tenuto dalla Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI del Ministero delle Imprese e del Made in Italy) le seguenti categorie:
Certificazione delle attività di ricerca e sviluppo - Ai fini della fruizione del credito d’imposta le imprese “possono richiedere” (locuzione introdotta in luogo del testo originario “richiedono”) la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo (ex art. 23, cc. 2-5 D.L. 73/2022). Con questa modifica il testo della nuova disposizione viene di fatto allineato con il disposto del citato art. 23, c. 2, nonché con le bozze del D.P.C.M. attuativo circolate.
La certificazione (che, come visto, non è più obbligatoria ma meramente facoltativa) consente di mettersi al riparo dal rischio di contestazioni sulla spettanza dei crediti d’imposta, avendo effetto vincolante nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria (questo effetto non si verifica nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione dovesse essere rilasciata per un’attività diversa da quella che poi è stata concretamente realizzata).
Ai sensi del D.P.C.M., potranno iscriversi all’Albo dei soggetti abilitati a rilasciare la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo (tenuto dalla Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI del Ministero delle Imprese e del Made in Italy) le seguenti categorie:
- le persone fisiche in possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione;
- le imprese che svolgono professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca sviluppo e innovazione;
- i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0;
- i centri di competenza ad alta specializzazione;
- i poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of Excellence);
- le università statali;
- le università non statali legalmente riconosciute;
- gli enti pubblici di ricerca.
Si ricorda che:
- la certificazione del credito ricerca e sviluppo può essere chiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dello stesso non siano state già constatate con processo verbale di constatazione;
- il rilascio della certificazione impedisce all’Agenzia delle Entrate di contestare (se non nei limiti della normativa di settore) la sussistenza dei requisiti previsti per la fruizione del credito d’imposta.
