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IVA 05 Maggio 2026

Mining di criptovalute: Iva fuori campo e costi indetraibili

L’attività di mining “puro” non genera operazioni Iva, ma rende strutturalmente indetraibile l’imposta sugli acquisti, imponendo di valutare la separazione ex art. 36 D.P.R. 633/1972 quando coesiste con attività imponibili o esenti.

Nel modello più diffuso di mining di criptovalute, l’operatore mette a disposizione potenza di calcolo per validare transazioni e blocchi su protocolli decentralizzati, ricevendo in cambio nuovi token o commissioni di rete accreditate automaticamente dal network. Quando manca un contratto con una controparte identificabile e il “premio” è determinato dall’algoritmo della blockchain, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non si configura una prestazione di servizi a titolo oneroso rilevante ai fini Iva. Le risposte a interpello 12.10.2022, n. 508 e 17.10.2022, n. 515 hanno qualificato questo mining “puro” come attività fuori dal campo di applicazione dell’imposta, per assenza di rapporto sinallagmatico tra servizio reso e remunerazione. La circolare 27.10.2023, n. 30/E ha ripreso e consolidato tale impostazione, estendendola anche ad altre cripto attività in cui il validatore è remunerato dal sistema senza che sia individuabile un beneficiario specifico del servizio.Operativamente, la conseguenza più rilevante riguarda l’Iva assolta sugli acquisti. L’art. 19 D.P.R. 633/1972 stabilisce che il diritto alla detrazione spetta solo per beni e servizi utilizzati per effettuare operazioni che conferiscono tale diritto; il c. 2 esclude la detrazione per gli acquisti afferenti operazioni esenti o comunque non soggette, mentre il c. 4 impone, in caso di utilizzo promiscuo, la determinazione della quota indetraibile secondo criteri oggettivi coerenti con la...

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