RICERCA ARTICOLI
Imposte e tasse 27 Ottobre 2023

Minusvalenza indeducibile nel conferimento a realizzo controllato

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 56/E/2023, superando il proprio precedente orientamento, ha previsto la possibilità di effettuare un conferimento di partecipazioni minusvalente fruendo delle previsioni di cui all’art. 177, cc. 2 e 2-bis del Tuir.

L’art. 177, cc. 2 e 2-bis del Tuir, in ipotesi di possesso di partecipazioni di controllo o di collegamento, prevede la facoltà di effettuare conferimenti c.d. “a realizzo controllato” senza l’emersione di plusvalenze in capo al conferente e dunque in deroga alla generale regola di cui all’art. 9 del Tuir, che prevede quale corrispettivo il valore normale delle partecipazioni ricevute. Precisamente l’art. 177 del Tuir prevede che, ai fini del reddito del soggetto conferente, il corrispettivo sia pari al valore di contabilizzazione della partecipazione nel bilancio della società conferitaria (cioè l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria stessa). Può accadere però che tale corrispettivo sia inferiore al costo fiscale della partecipazione in capo al soggetto conferente e dunque il conferimento sia minusvalente. La risoluzione 16.10.2023, n. 56/E, in risposta a un’istanza di interpello di un contribuente che rappresentava un quesito su una più ampia riorganizzazione finalizzata a risolvere i contrasti sorti tra i vari familiari e soci, affronta il tema del conferimento di partecipazioni c.d. “minusvalente”. L’Amministrazione Finanziaria negli anni passati, con il principio di diritto n. 10/2020 e con la risposta n. 537/2020, aveva ritenuto che: le previsioni di cui all’art. 177 (realizzo controllato) non fossero...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.