RICERCA ARTICOLI
Imposte e tasse 15 Novembre 2021

Misure antifrode: plafond e compilazione fattura elettronica

Dichiarazione d’intento solo con fatturazione ordinaria secondo nuove precisazioni compilative, obbligatorie dal 1.01.2022, in grado di scartare le fatture riferite a dichiarazioni invalidate a seguito dell’analisi del rischio.

Con il provvedimento 29.10.2021, n. 29390, l’Agenzia delle Entrate ha reso operative dal 1.01.2022 le nuove misure antifrode introdotte dalla legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020, cc. da 1070 a 1083) in materia di plafond e dichiarazioni d’intento. Trattasi di novità legate all’analisi del rischio e di controllo sugli esportatori abituali, che impattano anche ai fini delle modalità compilative della fattura non imponibile da parte del fornitore che, com’è noto, deve riportare gli estremi della dichiarazione d’intento trasmessa dal cliente esportatore abituale all’Agenzia delle Entrate.

L’analisi del rischio. Allo scopo di verificare il possesso dei requisiti, fermi restando i successivi ordinari controlli, l’Agenzia incrocia le informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento (tutte) presentate dall’esportatore abituale, con le informazioni di proprie banche dati (si pensi, ad esempio, a quanto raccolto attraverso le fatture elettroniche e/o dalla dichiarazione annuale) o acquisite da altre banche dati pubbliche o private. A tal fine le valutazioni vengono prioritariamente orientate a intercettare le seguenti criticità:
  • anomalie direttamente desumibili dai dati esposti nelle dichiarazioni d’intento;
  • anomalie derivanti dalle operazioni che concorrono a formare il plafond;
  • rischi riconducibili al titolare o legale rappresentante della società;
  • omissioni e/o incongruenze dichiarative e di versamento della posizione fiscale della partita Iva (individuale o societaria).
L’invalidazione. In caso di esito irregolare dopo l’attività di analisi, l’Agenzia invalida le dichiarazioni d’intento trasmesse dal cessionario/committente anche ai fini del riscontro telematico (cassetto fiscale) che, com’è noto, il fornitore è tenuto ad effettuare prima di effettuare la fornitura non imponibile ai sensi dell’art. 8, c. 1/c (pena sanzione dal 100% al 200% dell’Iva ex art. 7, c. 4-bis, D.Lgs. 471/1997). L’invalidazione viene comunicata via Pec all’interessato (il cessionario/committente emittente) con l’indicazione delle anomalie riscontrate e l’indicazione dell’ufficio a cui (ferma restando l’inefficacia di quanto già invalidato) rivolgersi per dimostrare l’effettivo possesso dei requisiti di esportatore abituale; sempre a mezzo Pec, è comunicata anche al fornitore destinatario della dichiarazione d’intento. L’analisi del rischio prosegue con controlli periodici in grado di portare all’invalidazione anche sulla base di elementi sopravvenuti. Da qui l’importanza di compilare con precisione la fattura elettronica secondo le indicazioni seguenti, in grado di generare lo scarto della fattura con dichiarazione invalidata.

Compilazione della fattura elettronica. Innanzitutto, per la fatturazione di operazioni con natura N3.5 (non imponibili ex articolo 8/c) è obbligatorio utilizzare il formato XML della fatturazione ordinaria indicando i riferimenti della dichiarazione d’intento nel blocco "AltriDatiGestionali" (2.2.1.6) come segue:
  • nel campo 2.2.1.16.1 "TipoDato" deve essere riportata la dicitura “INTENTO”;
  • nel campo 2.2.1.16.2 "RiferimentoTesto" deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001);
  • nel campo 2.2.1.16.4 "RiferimentoData" deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.