Con l’approvazione del D.Lgs. 95/2018, si completa l’opera di restyling del D.Lgs. 155/2006, già iniziata con l’emanazione del D.Lgs. 112/2017, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale. Uno dei punti più qualificanti su cui il decreto correttivo è intervenuto, risulta la disciplina fiscale. Il principio fondamentale su cui poggia il sistema di agevolazioni è che gli utili o avanzi di gestione conseguiti nelle attività di interesse generale o anche nelle attività diverse non costituiscono redditi imponibili, nei seguenti 4 casi:
- destinazione ad apposita riserva indivisibile, in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio in cui sono stati conseguiti, da destinarsi:
- destinazione allo svolgimento delle attività statutarie;
- destinazione a incremento del patrimonio;
- destinazione a contributo per l’esercizio dell’attività ispettiva di cui all’art. 15 D.Lgs. 112/2017, in analogia a quanto già avviene nelle cooperative nei confronti dei fondi mutualistici.
Sono invece considerati imponibili gli utili e gli avanzi di gestione con destinazioni diverse da quelle sopra indicate, distribuiti sotto qualsiasi forma ai soci, anche qualora ciò avvenga sotto forma di aumento gratuito di capitale nei limiti delle variazioni ISTAT.
Il correttivo, testé citato, integra l’art. 3 D.Lgs. 112/2017, confermando l’assenza di...