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Imposte e tasse 01 Giugno 2020

Misure per il rilancio del settore turistico nazionale

Il "Decreto Rilancio" interviene con un bonus per le famiglie a basso reddito (tetto di spesa di 500 euro) e l'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU in scadenza il 16.06, oltre alla costituzione di fondi dedicati.

Come si evince dall'art. 176 D.L. 19.05.2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19.05.2020, n. 128, più noto come “Decreto Rilancio”, il bonus è uno degli interventi previsti a sostegno del turismo e della cultura, utilizzabile dal 1.07.2020 al 31.12.2020, per un solo componente ogni nucleo familiare, nel limite massimo di 500 euro. Di fatto, il bonus assume la natura di sconto sul corrispettivo per l'80% a carico del fornitore del servizio turistico, che perde l'incasso immediato, ma che potrà utilizzare lo sconto come credito d'imposta in compensazione e senza limiti, oppure cederlo a terzi, anche istituti di credito o intermediari finanziari (con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità applicative del credito), mentre il restante 20% assume la natura di detrazione d'imposta, fruibile in sede di redazione della dichiarazione (Redditi o 730).
La misura del credito è di 300 euro per le famiglie composte da 2 persone e di 150 euro per quelle composti da una sola persona; ai fini del riconoscimento, è richiesto che le spese agevolabili siano sostenute a favore di una singola impresa turistica.
Il credito è riconosciuto nel rispetto di alcune condizioni, a pena di decadenza: le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico-ricettiva, un singolo agriturismo o un singolo bed & breakfast; il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale deve essere indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito; e il pagamento del servizio deve essere corrisposto “senza” l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Non si applicano limiti di cui all'art. 34, L. 388/2000, e art. 1, c. 53, L. 244/2007 e, in caso di accertata mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta che eccede lo sconto applicato e l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
Inoltre, sempre con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate, da adottare sentito l'Inps e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, saranno definite le modalità applicative da esezietto guire anche avvalendosi di PagoPA Spa.
Al bonus vacanze, si aggiunge l'intervento relativo all'abolizione del versamento della prima rata dell'Imu, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16.06.2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale “D/2, vale a dire alberghi e pensioni, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte; la norma prevede la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali.
Per sostenere il settore turistico con operazioni di mercato è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive, mentre per favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, è istituito il “Fondo per la promozione del turismo in Italia”, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
Infine, è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020 per la concessione di contributi in favore delle imprese turistico-ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari, come concorso nelle spese di sanificazione e di adeguamento conseguente alle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.