Nella nota 18.12.2019, n. 220911 l'Agenzia anzitutto premette che le licenze per la vendita di alcolici devono essere acquisite prima dell'inizio dell'attività e che la licenza include l'attività sia di vendita che di somministrazione di alcolici. In assenza di tale licenza non si può avviare l'attività.
Quindi viene ripresa la platea di soggetti interessati a questo obbligo: tutti i soggetti economici che vendono o somministrano prodotti alcolici contrassegnati come liquori, acquaviti, bevande contenenti alcol, vini alcolizzati e liquorosi, birra e vino tranquillo o spumante, nonchè attività esercitate presso bar, enoteche, pizzerie, ristoranti, pub, alberghi, locande, supermercati, altri esercizi commerciali alimentari, ecc. Continuano a essere esclusi (e ciò non è variato in seguito alle modifiche introdotte dalla L. 124/2017) dalla denuncia i piccoli produttori di vino, ossia coloro che producono meno di 1.000 ettolitri/anno in media.
Pertanto, eccezion fatta per i soggetti appena citati, tutti coloro che vendono alcolici devono adempiere alla denuncia adottando una delle seguenti modalità:
• se l'attività era in essere prima del 29.08.2017 tale denuncia era già in vigore; pertanto, vi avranno provveduto allora ricevendo licenza cartacea;
• se l'attività è iniziata tra il 29.08.2017 (compreso) e il 29.06.2019 non vi era obbligo di denuncia,...