Modalità di tassazione delle plusvalenze su beni strumentali
Possono concorrere alla formazione del reddito dell'esercizio in cui sono realizzate oppure essere ripartite in quote costanti. I differenti criteri per beni mobili, immobili e in leasing.
Ai sensi dell'art. 86 del Tuir, le plusvalenze relative ai beni d'impresa, diversi da quelli che concorrono alla formazione dei ricavi di cui all'art. 85, concorrono a formare il reddito: a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; c) se i beni vengono assegnati ai soci o desinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
La plusvalenza viene determinata quale differenza tra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito e il costo non ammortizzato del bene. Tuttavia, in caso di assegnazione dei beni ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, rileva il valore normale del bene.
Nell'ipotesi di cui alla lettera c), la plusvalenza concorre per intero alla formazione del reddito dell'esercizio in cui viene realizzata, mentre nei casi indicati alle lettere a) e b), è possibile optare per la ripartizione in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei 4 successivi. La facoltà di rateizzazione è tuttavia condizionata a un preciso requisito: il bene deve essere stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni. Al contribuente è concessa quindi la scelta se far concorrere la plusvalenza integralmente alla formazione del reddito dell'esercizio di realizzo oppure se spalmare tale plusvalore in più esercizi, fino ad...