Come ormai noto, la modifica normativa dell’art. 25, TUA ha istituito le figure dei cd. distributori minori e dei cd. depositi minori. L’art. 25, c. 1 prevedeva che sono obbligati alla denuncia al competente ufficio dell’Agenzia delle Dogane i soggetti esercenti depositi di prodotti energetici assoggettati ad accisa per uso privato, agricolo e industriale di capacità superiore ai 25 metri cubi (lett. a) e i soggetti esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi (lett. c). L’art. 5, c. 1, lett. c), D. L. 26.10.2019, n. 124, convertito nella L. 19.12.2019, n. 157, ha abbassato la soglia di cui alla lett. a) a 10 metri cubi e quella di cui alla lett. c) a 5 metri cubi.
Tuttavia, il nuovo adempimento non ha assimilato queste nuove casistiche a quelle precedenti, prevedendo una sorta di regime intermedio rispetto al regime “ordinario” tuttora vigente per i casi precedenti: per tali nuove figure (cd. depositi minori e distributori minori) sono previsti adempimenti semplificati, tra cui in particolare le modalità di tenuta del registro di carico e scarico. Prima ancora di esaminare le modalità di tenuta del registro, occorre specificare che è intervenuto anche il D.L. n. 34/2020, con art. 130, c. 2, lett. b), il quale ha semplificato la procedura autorizzativa: sarà sufficiente...