L’obbligo di presentazione dei modelli Intrastat, previsto dall’art. 50 D.L. 30.08.1993, n. 331, impone ai soggetti passivi Iva italiani di riepilogare sia le cessioni che gli acquisti di beni e servizi con operatori UE. La disciplina, fondamentale per il controllo fiscale e statistico degli scambi intracomunitari, si accompagna a un regime sanzionatorio articolato, recentemente aggiornato dal D.Lgs. 87/2024 con effetto sulle violazioni commesse dal 1.09.2024.Gli operatori Iva devono compilare gli elenchi Intrastat per tutte le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni e servizi (art. 50 D.L. 331/1993). L’obbligo riguarda sia i dati fiscali sia quelli statistici, con sanzioni distinte in caso di omissioni o errori. La presentazione degli elenchi va effettuata esclusivamente in via telematica entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento.Sanzioni fiscali: cosa cambia dal 1.09.2024 - Le violazioni relative ai modelli Intrastat sono disciplinate dall’art. 11, c. 4 D.Lgs. 471/1997: l’omessa presentazione o la compilazione incompleta, inesatta o irregolare di ciascun elenco comporta una sanzione da 500 a 1.000 euro. Se l’elenco omesso viene presentato entro 30 giorni dalla “richiesta dell’ufficio”, la sanzione è ridotta alla metà. Non sono invece sanzionate le correzioni o integrazioni spontanee o effettuate entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio doganale. La tardiva presentazione degli elenchi, inizialmente considerata violazione...