Sono soggetti al solo obbligo di CU (non di 770) i contribuenti ordinari (oppure minimi e forfettari) che hanno ricevuto fatture da contribuenti minimi o contribuenti forfettari.
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La dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770/2019, per anno d’imposta 2018) deve essere presentata, entro il 31.10.2019, esclusivamente per via telematica per comunicare all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:
redditi di lavoro dipendente e assimilati;
redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
locazioni brevi inserite all’interno della CU;
somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.
L’invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto, nei diversi termini previsti (7.03.2019 ovvero il 31.10.2019), abbia trasmesso la Certificazione unica e qualora richiesta, la Certificazione degli utili.
Tra le novità, nel riquadro tipo di dichiarazione è stata rinominata la casella “Protocollo dichiarazione inviata” eliminando la locuzione “in gestione separata”: pertanto, si ritiene che il sostituto potrà correggere o integrare la dichiarazione già inviata a...