Per la redazione del 770/2022 nel caso di operazioni societarie che determinano l’estinzione del sostituto d’imposta, occorre distinguere tra i casi seguenti:
operazioni che non portano alla prosecuzione dell’attività;
operazioni che portano alla prosecuzione dell’attività.
Le prime elencate (operazioni che non portano alla prosecuzione dell’attività) sono:
liquidazione (compresa la liquidazione coatta amministrativa);
fallimento.
In questi casi il 770/2022 deve essere presentato dal liquidatore, curatore fallimentare, commissario liquidatore. Nel frontespizio nei “Dati relativi al sostituto” si dovranno indicare i dati del soggetto estinto, mentre nei “Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione” si indicheranno i dati del liquidatore/curatore fallimentare/commissario liquidatore.
Le operazioni che invece implicano la prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto sono:
fusione (anche per incorporazione);
scissione totale;
scioglimento della società e prosecuzione dell’attività da parte della ditta individuale di uno dei soci;
cessione o conferimento della ditta individuale in una Snc o Srl.
In merito a queste operazioni, se l’estinzione del sostituto è avvenuta nel 2021 o nel 2022 prima dell’invio del 770, il soggetto che succede nei rapporti deve inviare il 770 nei termini, ossia...