Coop e terzo settore 21 Ottobre 2020

Modello EAS per enti sportivi

Adempimento molto spesso sottovalutato o sconosciuto anche per gli stessi intermediari, ma dalle serie conseguenze in caso di omissione.

Come noto, le quote e i contributi associativi nonché i corrispettivi specifici percepiti dagli enti associativi, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili ex art. 148 Tuir. Per usufruire di questa agevolazione è necessario che gli enti trasmettano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante il modello enti associativo, anche detto modello EAS.
Il modello EAS deve essere inviato entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti e nuovamente presentato quando cambiano i dati già comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31.03 dell'anno successivo a quello della variazione. Se l'ente associativo ha dimenticato di trasmettere il modello entro la scadenza dei 60 giorni, ma non oltre il termine per la presentazione della Dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, può usufruire dell'istituto della “remissione in bonis” versando una sanzione di 250 euro tramite F24 Elide con codice tributo 8114 e potrà applicare le norme agevolative per gli enti sportivi a decorrere dalla data di costituzione del sodalizio.
Le istruzioni pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate affermano però che sono esonerati dalla comunicazione dei dati gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale: significa quindi che i sodalizi sportivi che non sono titolari di Partita Iva, non sono tenuti alla presentazione del modello EAS? Non è esattamente così, come chiarito dalle circolari 12/E/2009 e 45/E/2009 di cui pubblichiamo un estratto: “Si ricorda, come evidenziato nella citata circolare n. 12, che sono tenute all'onere della trasmissione del modello le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività strutturalmente commerciali, ancorché “decommercializzate” ai fini fiscali ai sensi degli artt. 148, c. 3, del Tuir e 4, c. 4, secondo periodo, D.P.R. 633/1972. Ne consegue che sono tenute alla trasmissione del modello tutte le associazioni sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell'ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscano corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa”. Pare quindi evidente che tutte le associazioni che percepiscono contributi per l'organizzazione di corsi o lezioni o qualsiasi altro ricavo ex art 148, c. 3 del Tuir, benché tale provento sia considerato decommercializzato ai fini Ires ed Iva, saranno comunque tenute alla presentazione del modello EAS.
Ma cosa accade se l'ente dimentica di presentarlo? Rispondiamo citando la circolare 18/E/2018: “In caso di presentazione del modello EAS oltre i termini ordinari nonché oltre il termine per beneficiare dell'istituto della c.d. remissione in bonis, l'associazione o società sportiva dilettantistica non può avvalersi del regime agevolativo in relazione all'attività realizzata precedentemente alla data di presentazione del medesimo modello. In tal caso, tuttavia, l'ente sportivo dilettantistico potrà applicare il predetto regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto modello, anche se ricadenti nel medesimo periodo di imposta in cui avviene la comunicazione. Restano escluse dal citato regime agevolativo le operazioni compiute antecedentemente alla presentazione del modello EAS, ivi comprese quelle ricadenti nel medesimo periodo di imposta in cui avviene la comunicazione”.
Stando alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, in caso di dimenticanza e di superamento anche del termine per la remissione in bonis, il modello EAS potrà essere trasmesso in qualsiasi momento, ma la possibilità di applicare le agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali decorrerà solo dal giorno successivo alla trasmissione del modello.