Coop e terzo settore 14 Febbraio 2023

Modello EAS, trasmissione delle variazioni

In caso di variazioni dei dati precedentemente comunicati da ASD e SSD occorre trasmettere un nuovo Modello EAS entro il 31.03 dell’anno successivo a determinate modifiche.

Come noto, le quote, i contributi e in generale i corrispettivi specifici incassati dagli enti sportivi in possesso di determinati requisiti, sono decommercializzati, ossia non imponibili ai fini fiscali. Per usufruire di questa agevolazione disposta dall’art. 148, c. 3 D.P.R. 917/1986, ASD e SSD devono aver tempestivamente trasmesso in via telematica all’Agenzia delle Entrate il “Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi” ,anche noto come Modello EAS, entro 60 giorni dalla costituzione, salvo applicazione del meccanismo della remissione in bonis. Le istruzioni pubblicate dal 2009 sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono fuorvianti nel caso dei sodalizi sportivi in quanto è indicato, in maniera molto sintetica, che sono esonerati dalla comunicazione dei dati gli enti associativi dilettantistici iscritti al Registro CONI che non svolgono attività commerciale. Tale indicazione porta a ritenere che tutte le ASD titolari del solo codice fiscale, prive quindi di partita Iva, in quanto soggetti che non effettuano attività commerciale, non siano soggette all’onere in commento. Ma 2 circolari dell’Agenzia delle Entrate, la n. 12 e la n. 45 del 2009, precisano che sono tenute all’onere della trasmissione del modello le ASD che svolgono attività strutturalmente commerciali, benché “decommercializzate” ai fini fiscali ai sensi degli...

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