Le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d’imposta 2018 apportate con il D.M. 9.08.2019 (Gazzetta Ufficiale 17.08.2019, n.192) non rispettano né la norma istitutiva dei nuovi ISA, né lo Statuto dei contribuenti. Nello specifico, sono violate le disposizioni dell’art. 9-bis, c. 2 D.L. 50/2017, ai sensi del quale “le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate”.
Allo stesso tempo le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale del D.M. 9.08.2019 violano espressamente anche varie disposizioni della L. 212/2000 (c.d. Statuto dei contribuenti), tra cui quella contenuta nell’art. 6, c. 3 che raccomanda espressamente all’Amministrazione Finanziaria “di assumere iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno 60 giorni prima del termine assegnato al contribuente per l’adempimento al quale si...