Modifiche statutarie di associazioni non riconosciute senza notaio
Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è possibile l’operazione tramite semplice scrittura privata anche per i soggetti costituiti originariamente con atto pubblico.
Con nota 22.10.2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde a un quesito sugli adeguamenti statutari di associazioni non riconosciute costituite con atto pubblico. La domanda dell’istante era riferita a un’associazione non riconosciuta che si era originariamente costituita con atto pubblico, ed era quindi ricorsa, per propria scelta, all’intervento notarile. L’associazione, trovandosi ora a dover modificare lo statuto, esprime il dubbio circa la possibilità di utilizzare la forma della scrittura privata registrata all'Agenzia delle Entrate, oppure se per la validità delle modifiche sia obbligatorio ricorrere alla medesima forma utilizzata in fase costitutiva, quella dell’atto pubblico.
Il Ministero, nella nota, cita il Codice Civile affermando che le associazioni riconosciute e le fondazioni, a norma dell’art. 14, si costituiscono per atto pubblico, mentre non è specificata la forma dell’atto per le associazioni non riconosciute. In assenza di una specifica prescrizione normativa, afferma il Ministero, la presenza di un atto costitutivo redatto per con atto pubblico in un'associazione non riconosciuta non può inficiare la validità di successive delibere modificative risultanti da una semplice scrittura privata, trovando applicazione in questo caso gli artt. 1325 e 1350 C.C., recanti i principi civilistici di libertà della forma degli atti, con riferimento sia alle...