Agli investimenti effettuati dal 1.01.2020 per l'acquisto di beni strumentali nuovi, in luogo dell'iper e del super ammortamento, spetta un credito d'imposta la cui misura può variare in funzione dei seguenti aspetti:
tipologia di bene strumentale acquisito;
momento di effettuazione dell'investimento.
In relazione al 1° aspetto, dapprima la legge di Bilancio 2020 e successivamente la legge di Bilancio 2021, hanno previsto un credito d'imposta nelle seguenti misure:
6% o 10% per gli investimenti in beni materiali e immateriali (per questi ultimi solamente a seguito dell'entrata in vigore della legge di Bilancio 2021) “ordinari”;
40% o 50% per gli investimenti in beni materiali e immateriali “Industria 4.0”.
Tenendo conto che le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2021 prestano efficacia già a partire dagli investimenti effettuati dal 16.11.2020, è opportuno ricordare quali sono le regole per determinare la “competenza” dell'investimento, tenendo conto che tale momento individua la percentuale di credito d'imposta spettante.
A tale scopo tornano utili le precisazioni contenute nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E/2017 (emanata a supporto della disciplina di super e iper ammortamento ma i cui chiarimenti sono applicabili anche per il credito d'imposta), in base alla quale l'investimento si considera effettuato:
alla data di consegna o...