RICERCA ARTICOLI
IVA 03 Giugno 2026

Mondiali 2026: territorialità Iva e rischi fiscali

Streaming, hospitality e sponsorizzazioni: come coordinare le regole italiane sulla territorialità Iva con le imposte indirette e le ritenute estere per evitare costi non deducibili e doppie imposizioni.

Il fischio d’inizio dei Mondiali 2026 darà il via a un evento che, per la prima volta, coinvolge 3 diverse giurisdizioni fiscali: USA, Messico e Canada. Per le imprese italiane, la partecipazione, tra diritti media, hospitality e sponsorizzazioni, impone una mappatura puntuale della territorialità Iva ai sensi dell’art. 7-ter e ss. D.P.R. 633/1972 e dei principi della Direttiva 2006/112/CE, coordinati con le discipline locali.Sul fronte dei servizi digitali e dei broadcaster, nel regime B2B trova applicazione, in via generale, la regola del luogo del committente, con conseguente rilevanza in Italia quando il cliente è stabilito nel territorio nazionale. Per le prestazioni rese a consumatori finali extra-UE, occorre invece verificare le regole speciali locali (ad esempio per GST in Canada e Iva in Messico) e le eventuali soglie di registrazione, che possono trasformare il fornitore estero in soggetto passivo tenuto a identificarsi e addebitare l’imposta indiretta nazionale. In ambito europeo, la prassi dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in presenza di specifiche condizioni, il luogo di effettivo utilizzo o fruizione del servizio può assumere rilievo ai fini della territorialità, con particolare attenzione all’onere documentale posto in capo al prestatore. La circolare n. 37/E/2011 dettaglia, in tal senso, gli elementi probatori richiesti per dimostrare l’effettivo utilizzo extra-UE di determinati servizi, profilo di particolare interesse per i...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.