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Gestione d'impresa 16 Febbraio 2021

Moratoria Covid-19

Sospensione delle rate dei finanziamenti concessi a Pmi e ai professionisti in situazione di potenziale crisi di liquidità a causa di mancati pagamenti di debitori imputati di delitti in procedimenti penali.

Per far fronte allo stato di emergenza sul territorio nazionale e al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da Covid-19, il Mise con avviso del 26.01.2021 ha previsto la possibilità di sospendere il rimborso delle rate dei finanziamenti agevolati concessi ai sensi del D.M. 17.10.2016 in coerenza con quanto previsto dall'art. 56 D.L. 17.03.2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), convertito con modificazioni dalla L. 24.04.2020, n. 27. Ricordiamo che il fondo per il credito alle Pmi e ai professionisti vittime di mancati pagamenti, istituito dalla L. 28.12.2015, n. 208, è dotato di 30 milioni di euro, di cui 24.999.056,00 attualmente disponibili. Il fondo finanzia a tasso zero, fino a 500.000 euro e fino a 10 anni, le Pmi e i professionisti in situazione di potenziale crisi di liquidità a causa di mancati pagamenti di debitori imputati di delitti in procedimenti penali.
Le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati che non risultano destinatarie di provvedimenti di revoca del finanziamento, possono chiedere la sospensione fino al 30.06.2021 del pagamento della rata del finanziamento, ottenendo una dilazione del piano di rimborso. Tutte le rate successive, secondo l'originario piano di rimborso, saranno di conseguenza dilazionate a partire dal 31.12.2021. L'istanza dovrà essere presentata anche dalle imprese che hanno già fruito della proroga al 31.01.2021 (ex previgente art. 65 D.L. 14.08.2020, n. 104) delle rate di rimborso dei finanziamenti scadenti prima di tale data, qualora intendano beneficiare dell'estensione della proroga al 30.06.2021.
L'impresa che intende richiedere la sospensione della rata e la dilazione del piano di rimborso deve trasmettere apposita richiesta di sospensione unitamente a una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid-19” così come previsto all'art. 56, c. 3 del Decreto Cura Italia.
La predetta documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente mediante la procedura informatica di cui alla circolare direttoriale 7.08.2019, n. 312471 e s.m.i., collegandosi al portale “Attuazione Dgiai” accessibile dall'apposita pagina del sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico “Finanziamenti agevolati a PMI vittime di mancati pagamenti”, nella sezione dedicata alle attività successive alla presentazione delle domande.
Il Ministero dello Sviluppo Economico trasmetterà, nei termini procedurali di cui al D.M. 17.10.2016, alle imprese che hanno fatto richiesta di sospensione, il provvedimento di variazione del decreto di concessione, contenente, tra l'altro, il nuovo piano di ammortamento delle rate. Nella determinazione del nuovo piano di ammortamento in conseguenza della moratoria, dovrà essere garantito il rispetto dell'aiuto massimo concedibile nell'ambito del regime d'aiuti applicabile a ciascun finanziamento.