Ripristinata la parità di trattamento tra mutuatari prima casa, senza discriminazioni tra lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori.
A porre rimedio ad una formulazione “deficitaria” dell'art. 54 D.L. 18/2020 (Cura Italia), è intervenuto l'art. 12 D.L. 8.04.2020, n. 23 (Decreto Liquidità), cosicché anche artigiani e commercianti rientrano tra i soggetti titolari di mutui ipotecari prima casa che, a determinate condizioni, potranno accedere alla moratoria per le rate in scadenza nel periodo marzo-dicembre 2020.
Infatti, la disposizione di cui all'art. 54 del Decreto citato per un periodo di 9 mesi, in deroga alla disciplina del Fondo di cui all’art. 2, cc. 475-480 L. 244/2007, ammette(va) ai benefici del Fondo i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21.02.2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Sul punto, l'interpretazione restrittiva offerta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come si deduce dalla lettura del...