Congelamento delle linee di fido a breve termine tra gli strumenti messi in campo dal Governo per sostenere le imprese a superare la caduta produttiva e le carenze di liquidità causate dal COVID-19.
Il D.L. 17.03.2020, n. 18, all'art. 56, prevede che al fine di sostenere le attività danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le PMI possano avvalersi, in relazione alle esposizioni debitorie verso banche e altri intermediari finanziari, delle seguenti misure di sostegno:
a) per le aperture di credito “sino a revoca” e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29.02.2020 o, se superiori, a quella del 17.03.2020 (ossia della data di pubblicazione del D.L.), gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere né revocati né ridotti fino al 30.09.2020;
b) per i prestiti con rimborso in un'unica soluzione e con scadenza contrattuale prima del 30.09.2020 i contratti sono prorogati (compresi accessori e senza alcuna formalità) fino al 30.09.2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30.09.2020 è sospeso sino al 30.09.2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato (compresi accessori e senza alcuna formalità) secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; le imprese possono ottenere la sospensione dei soli rimborsi in conto capitale.
Il periodo di sospensione comprende anche la rata in scadenza il 30.09.2020, che...