Morte del socio di società di persone e continuazione degli eredi
Contrasto tra disciplina civilistica e fiscale sul diritto degli eredi di un socio di società di persone: solo diritto di credito o possibile continuità della società con le quote del de cuius?
Secondo l’art. 2284 c.c. “salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano”.
Vi sono quindi tre possibilità in caso di morte del socio:
liquidare agli eredi una somma pari al valore della quota;
liquidare la società e ripartire l’attivo residuo: in questo caso agli eredi spetta il diritto alla quota di liquidazione;
accordo di continuazione della società tra i soci superstiti e gli eredi, con il subentro di questi ultimi in qualità di soci.
Nella fattispecie in esame si pongono dei problemi di interpretazione tra disciplina civilistica e fiscale.
Dal punto di vista civilistico la morte del socio porta alla cessazione definitiva della qualità di socio, la quale non si trasferisce agli eredi. Essi acquisiscono solo la posizione di creditori e il diritto al valore economico della partecipazione a partire dall’accettazione dell’eredità.
L’accordo di continuazione è considerato un atto tra vivi e non dà luogo a una successione, dunque, esso costituisce una rinuncia al diritto di credito e alla liquidazione della quota per poter aderire al contratto sociale. Inoltre, gli eredi che aderiscono all’accordo non si sostituiscono al defunto nella sua identica...