Coop e terzo settore 11 Febbraio 2020

Motivazioni e procedure per l'esclusione del socio coop

L'assenza di scambio mutualistico non sempre giustifica il provvedimento nei confronti dell'affiliato inattivo. Dal Mise istruzioni agli ispettori per la verifica delle procedure adottate dalle cooperative, in particolare, di produzione e lavoro.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota del 7.01.2020, ha fornito agli ispettori ex D.Lgs. 220/2002 le istruzioni per la verifica delle motivazioni e procedure seguite dalle cooperative nella esclusione del socio in assenza di rapporti di scambio mutualistico. E' confermato che all'assenza di rapporti di scambio mutualistico non consegue l'automatica esclusione del socio per la quale, invece, è richiesta la sussistenza dei presupposti che ne giustificano l'adozione o che giustificano la permanenza nella compagine sociale. Il Mise distingue tra il rapporto sociale e quello di scambio mutualistico stabilendo, in particolare, che l'interruzione di quest'ultimo non determina necessariamente in tutti i casi la risoluzione anche del rapporto sociale. L'esame del Mise ha avuto riguardo ai casi del socio non prenotatario di alloggio nelle cooperative edili, o che non esegue conferimento di beni e/o servizi nelle cooperative agricole di conferimento, soffermandosi però, in particolare, sul caso delle cooperative di lavoro, dove prevale il rapporto associativo rispetto a quello di lavoro e, pertanto, è necessario valutare le situazioni e le motivazioni che hanno portato all'assenza di occasioni di lavoro per giustificare la risoluzione del rapporto sociale. Il Mise rammenta che, mentre in generale la risoluzione del rapporto sociale comporta l'estinzione dei rapporti mutualistici per il venir meno del rapporto di...

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