L'OCSE da tempo sta cercando di escogitare un transfer pricing framework appositamente designato per i beni intangibili, con l'obiettivo di assicurare che il profitto generato dallo sviluppo e dall'uso dei beni intangibili sia allocato laddove si verifica la creazione del valore. Naturalmente all'interno della categoria dei cosiddetti beni intangibili è inclusa la proprietà intellettuale, in rapporto di genus a species. La proprietà intellettuale viene definita Intellectual Property nella nomenclatura anglosassone.
Le multinazionali tendono ad attribuire la proprietà dei beni intangibili a una società cosiddetta IP holding entity. Questa strategia ha l'intento di centralizzare la proprietà dei beni intangibili in una singola unità. Quest'ultima poi addebita le royalties e i compensi per le licenze derivanti dall'uso dei beni intangibili alle altre società del gruppo. Questo avviene a prescindere se il proprietario formale, la IP holding di cui sopra, ha contribuito o meno allo sviluppo dei beni intangibili posseduti.
Dalle ultime linee guida dell'OCSE occorre notare che vi è una scissione tra i diritti economici ed i diritti legali. Pertanto, l'entità nella quale vengono riposti i beni intangibili potrebbe essere il proprietario legale, ma non il proprietario economico di quei beni. Questo avviene quando la IP holding entity non ha contribuito allo sviluppo, al...