Mutuo solutorio valido o nullo? Questo è il problema
È valido il mutuo solutorio con cui la banca mutuante concede al mutuatario una somma volta a ripianare il proprio debito pregresso O maschera una atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento?
Si registrano in giurisprudenza 2 opposti orientamenti circa la validità del mutuo solutorio, ovvero sulla possibilità di stipulare un muto al fine di ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante.Secondo l’orientamento favorevole il mutuo solutorio sarebbe valido in quanto:1) non è contrario né alla legge né all’ordine pubblico;2) il perfezionamento del contratto si verifica nel momento in cui la somma mutata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario;3) l’impiego della somma per l’estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del debitore di una posta negativa;4) il ripianamento delle passività costituisce una delle possibili modalità di impiego della somma mutuata;5) l’impiego in tal senso non è lesivo di per sé dei diritti o delle aspettative dei creditori.L’orientamento contrario ritiene invece che:1) il mutuo solutorio configurerebbe solo un’operazione meramente contabile senza vera consegna del denaro;2) provoca l’effetto di dilatare le scadenze dei debiti pregressi (ex art. 1231 c.c.) e non produce novazione;3) produce gli effetti del pactum de non petendo a tempus, restando modificato soltanto il termine per l’adempimento, senza animus novandi;4) sebbene il perfezionamento del mutuo sia certamente sufficiente la dazione giuridica delle somme, che può avvenire anche mediante accreditamento in conto corrente, rimane necessario tuttavia che la traditio...