I superstiziosi non apprezzeranno di certo il titolo, ma il periodo che precede le festività natalizie è tradizionalmente contraddistinto da un sensibile incremento dell’attività accertativa. La ragione appare sin troppo semplice da individuare: i termini di decadenza di cui agli art. 43 D.P.R. 600/1973 e art. 57 D.P.R. 633/1972. In tal senso, considerato che il D.L. 193/2016 ne ha disposto la modifica (ampliandoli) soltanto con decorrenza dall’anno di imposta 2016, è oggi alle porte lo spirare dei termini per accertare gli anni 2013 e 2012 (quest’ultimo, solo in caso di omessa presentazione della dichiarazione).
Peraltro, vale la pena di ricordare che a norma dell’art. 1, c. 9 D.L. 119/2018, in caso di PVC notificato prima del 24.10.2018, non ancora “trasformato” in avviso di accertamento, i termini risultano prorogati di due anni, con riferimento ai periodi di imposta sino al 31.12.2015.
Tutto ciò mal si concilia – in senso pratico - con le garanzie poste a tutela del contribuente dall’art. 12, c. 7 legge 212/2000, in forza del quale “dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi...