Coop e terzo settore 20 Luglio 2020

Natura dei contributi a una fondazione come ente commerciale

L'Amministrazione Finanziaria, rispondendo a un interpello, chiarisce che è necessario individuare le finalità per le quali vengono assegnati i fondi.

Una fondazione (Alfa) ha proposto istanza di interpello (n. 189/2020) per conoscere il trattamento fiscale da riservare ai contributi ricevuti da un'altra fondazione (Beta) che, nel caso specifico, riveste anche la qualifica di ente fondatore della prima. L'Amministrazione Finanziaria, in primo luogo, osserva che la fondazione istante si definisce, in base al proprio oggetto sociale (esercizio di attività di impact investing), ente commerciale ai sensi dell'art. 73, c. 1, lett. b) del Tuir. Non vi è dubbio, infatti, che l'attività attualmente svolta dalla fondazione sia un'attività finanziaria che è tipicamente commerciale, ai sensi dell'art. 55 del Tuir. Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'art. 73, c. 1, lett. b), sono commerciali gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. Viene anche chiarito che i contributi della fondazione (Beta) si sostanziano, nell'arco di un triennio, nella copertura dei costi che la fondazione (Alfa) dovrà sostenere nell'ambito della propria attività. È importante inoltre notare che contabilmente “le erogazioni liberali saranno rilevate tra i ricavi nel rendiconto gestionale in modo da chiudere l'esercizio di pareggio”. Fatte queste premesse, si chiede di sapere se i contributi possono godere della non imponibilità, ai sensi dell'art. 88, c. 4 del Tuir, il quale...

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