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ETS ed Enti non commerciali 14 Aprile 2026

Natura della prestazione a favore degli organi sociali degli ETS

Il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti sulla natura dell’apporto reso nell’esercizio di una carica sociale in un ETS.

La nota del Ministero del Lavoro 27.03.2026, n. 5003 fornisce importanti chiarimenti in merito alla natura che può assumere la prestazione resa nell’esercizio di una carica sociale in un ETS, sia nella circostanza in cui venga resa gratuitamente che in quella in cui sia remunerata con un compenso.

Attività volontaria e titolarità di carica sociale negli ETS - L’art. 17, c. 1 D.Lgs. 117/2017 prevede che gli enti del Terzo settore possono avvalersi dell’apporto spontaneo e gratuito dei volontari nello svolgimento delle proprie attività. In merito al concetto di “attività” il Ministero del Lavoro si era già espresso con la nota n. 6214/2020, chiarendo che vi rientrasse non solo quella direttamente rivolta allo svolgimento di una o più attività di interesse generale ex art. 5 D.Lgs. 117/2017, costituenti l’oggetto sociale dell’ente, ma altresì l’attività relativa all’esercizio della titolarità di una carica sociale, in quanto strumentale all’implementazione dell’oggetto sociale dell’ente.
La nota del Ministero del Lavoro n. 5003/2026 torna a ribadire la naturale compatibilità tra attività di volontariato e quella relativa all’esercizio di una carica sociale, sottolineando il fondamentale rispetto dei principi sanciti dall’art. 17 D.Lgs. 117/2017:
- comma 2, “il volontario mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità (...) in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”; quindi, qualunque attività il volontario svolga all’interno o all’esterno dell’ente, non potrà ricavare alcun vantaggio economico, nemmeno indiretto;
- comma 3, “l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario”; quindi, non possono coesistere nella stessa persona (con riferimento al medesimo ente) la posizione del volontario e quella del prestatore (di lavoro o d’opera) retribuito, indipendentemente dalla qualificazione (ODV, APS, altro ETS) dell’ente;
- comma 5, “la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria”; quindi, l’attività relativa allo svolgimento gratuito di una carica sociale qualificata di volontariato esclude qualsiasi contemporanea forma di remunerazione della prestazione da parte dello stesso ente (fermo restando che per le ODV, ai sensi dell’art. 34, c. 2 D.Lgs. 117/2017, vige un espresso divieto alla remunerazione delle cariche sociali, indipendentemente dalla qualificazione della natura della prestazione).
Nella nota n. 5003/2026 il Ministero del Lavoro fornisce poi un importante chiarimento in merito all’interpretazione delle disposizioni di cui all’art. 17, c. 6 D.Lgs. 117/2017, in base a cui “non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni”: l’esclusione dalla natura di volontario dell’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali non è una “restrizione” alla loro compatibilità, ma deve essere interpretata come disposizione finalizzata limitare adempimenti e costi (obbligo assicurativo e iscrizione nel registro) per l’ente a fronte di un apporto non particolarmente significativo e rilevante dal punto di vista dell’impegno e della trascurabilità della frequenza, venendo posto in essere con spirito di collaborazione, non necessariamente con quelle connotazioni di “dono” di sé che invece caratterizzano la prestazione volontaria.

Attività volontaria e titolarità di carica sociale in un ente sportivo - È interessante notare come, invece, in ambito sportivo il principio enunciato negli ETS sia esattamente opposto. Infatti, come chiarito dal comunicato CONI del 1.02.2024, “i membri del consiglio direttivo, pur svolgendo gratuitamente il mandato loro conferito dall'assemblea dei soci, non rientrano nella categoria dei volontari e, pertanto, non si ravvisano in tali casi le incompatibilità di cui all'art. 29, c. 3 D.Lgs. 28.02.2021, n. 36”. Pertanto, sulla remunerabilità della carica di membro del direttivo di un ente sportivo:
- resta sempre necessaria la preliminare valutazione dello statuto, dato che, nella maggior parte dei casi, in ragione della finalità non lucrativa dell’ente, viene prevista la gratuità delle cariche sociali;
- è sempre esclusa, ai sensi dell’art. 29, c. 3 D.Lgs. 36/2021, qualora lo stesso soggetto, oltre a svolgere il mandato di presidente o di consigliere, svolga per la medesima ASD/SSD anche attività di volontariato sportivo.