Natura della riserva di rivalutazione e possibili riflessi ACE
Il saldo attivo di rivalutazione dà origine a una specifica riserva che subisce una “metamorfosi” quando, da valutativa, diviene realizzativa, così influenzando la compilazione del prospetto del capitale e delle riserve e il calcolo ACE.
Per una corretta definizione concettuale della riserva di rivalutazione si ricorda, in via preliminare, che l’art. 110, c. 7 D.L. 108/2020 rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15, L. 342/2000, e a quelle dei decreti ministeriali 13.04.2001, n. 162 e 19.04.2002, n. 86. In particolare, il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi di tale legge deve essere imputato al capitale o accantonato in un’apposita riserva, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. Ciò premesso, si pone un duplice problema: quale sia la corretta collocazione del menzionato saldo nel prospetto del capitale e delle riserve contenuto nel Modello Redditi SC e l’eventuale rilevanza fiscale ai fini del calcolo della base imponibile ACE. Su tali aspetti si segnalano specifici interventi di prassi (circolare 21/E/2015, interpello 889/2021 e circolare 6/E/2022).
Ciò premesso, la circolare 3.06.2015, n. 21/E, con riferimento alla “riclassificazione” di riserve “indisponibili” a seguito del venir meno di tale condizione, ha precisato che costituiscono elementi positivi della variazione del capitale anche gli accantonamenti a riserve disponibili derivanti dalla riclassificazione di riserve indisponibili. Pertanto, le riserve da rivalutazione iscrivibili a seguito delle previsioni contenute in leggi speciali, nonché in applicazione dell’obbligo di deroga di cui all’art. 2423, c....