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Società 08 Gennaio 2019

Nella liquidazione del patrimonio l'opzione Iva è del sovraindebitato


Veniva proposta istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate in relazione a un procedimento di liquidazione del patrimonio ex legge n. 3/2012 (legge su sovraindebitamento). Nello specifico, l'istante riferiva di essere stato nominato dal Tribunale come liquidatore del patrimonio del debitore-sovraindebitato nella procedura di liquidazione del patrimonio e di aver assunto, conseguentemente, l'amministrazione del suddetto patrimonio, provvedendo a porre in essere le procedure competitive di liquidazione dello stesso. Poiché nel patrimonio del debitore erano compresi alcuni beni immobili per i quali è possibile esprimere, nell'atto di cessione, l'opzione per l'imponibilità Iva di cui all'art. 10, c. 8-ter D.P.R. n. 633/1972, il liquidatore chiedeva di conoscere quale fosse il soggetto a cui spettasse la legittimazione a esercitare tale facoltà: il debitore-sovraindebitato o il liquidatore. Ad avviso dell'istante-liquidatore il soggetto legittimato ad esercitare l'opzione per l'imponibilità Iva sarebbe il debitore-sovraindebitato in quanto la legge n. 3/2012, che disciplina la procedura di liquidazione del patrimonio, non attribuisce al liquidatore compiti di rappresentanza né pone espressamente in capo allo stesso l'obbligo di adempiere agli oneri fiscali. Inoltre, il decreto di apertura della procedura di liquidazione è espressamente equiparato, dall'art. 14-quinquies legge n....

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