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Imposte e tasse 18 Settembre 2023

Nessun blocco alle cessioni del bonus barriere architettoniche

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27/E/2023, ha fornito ulteriori chiarimenti dopo il blocco delle cessioni dei bonus edilizi.

Con la circolare 7.09.2023, n. 27/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni sulla cessione (o sullo sconto in fattura) dei bonus edilizi, di cui all’art. 121 D.L. 34/2020, dopo le modifiche introdotte dal D.L. 11/2023 (più noto come decreto “Blocca cessioni”).

Si evidenzia, innanzitutto, che i crediti devono essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite.
Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione e la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Si ricorda, sul punto, che la norma di interpretazione autentica, di cui all’art. 2-quater D.L. 11/2023, ha chiarito, con valenza anche per il passato, che la compensazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti, può avvenire anche tra i crediti e i debiti riferiti a enti diversi con la conseguenza, quindi, che è possibile estinguere anche debiti previdenziali e contributivi.

A partire dal 17.02.2023, fatte salve talune deroghe tassative, i contribuenti possono fruire dei bonus edilizi (superbonus e bonus diversi) esclusivamente come detrazione in diminuzione delle imposte dovute e determinate in sede dichiarativa, con una ripartizione pluriennale.
Sono state previste deroghe che riguardano gli interventi relativi agli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’art. 119-ter D.L. 34/2020, per gli interventi eseguiti da taluni enti del Terzo settore (Onlus, OdV e APS), cooperative e istituti autonomi per le case popolari (IACP) se già costituiti alla data del 17.02.2023 e per gli interventi per i quali, alla medesima data del 17.02.2023, risultano presentati i titoli abilitativi, ai sensi dell’art. 2, c. 2 D.L. 11/2023.

È possibile, ai fini della fruizione del superbonus nelle varie percentuali (110%, 90%, 70% o 65%), optare ancora per la cessione e/o sconto in relazione alle spese sostenute fino al 31.12.2025 sempre se, in data anteriore alla data del 17.02.2023, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi diversi da quelli eseguiti dai condomini, di cui all’art. 119, c. 13-ter D.L. 34/2020, risulti adottata la delibera condominiale di approvazione dei lavori e risulti depositata l’istanza finalizzata all’acquisizione del titolo abilitativo. Ai fini dell’opzione, peraltro, l’unico titolo abilitativo rilevante è la CILAS, di cui al comma 13-ter citato.
Con un'ulteriore precisazione, come disposto dall’art. 2-bis D.L. 11/2023, si afferma che la presentazione di una variante alla CILA o ad un altro titolo abilitativo non rileva ai fini del rispetto del termine del 17.02.2023; come indicato in altro documento di prassi (circ. n. 13/E/2023) costituiscono varianti le modifiche o integrazioni al progetto iniziale, la variazione dell’impresa incaricata, la previsione di realizzazione di interventi trainanti e trainati non previsti nel titolo presentato all’inizio dei lavori.

Non ricorre l’elemento soggettivo della colpa grave e, di conseguenza, deve ritenersi esclusa la responsabilità in solido del fornitore o del cessionario del credito d’imposta se il contribuente dimostra, congiuntamente, di aver acquisito il credito d’imposta e di essere in possesso della documentazione specifica; il mancato possesso di tale documentazione non comporta, però, l’automatica sussistenza del dolo o della colpa grave in capo al cessionario, stante la possibilità di “fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza”.

Le disposizioni, di cui agli artt. 2-ter e 2-quinquies, introdotte nel D.L. 11/2023, individuano 2 specifiche ipotesi per le quali il contribuente può avvalersi della remissione in bonis: per mancata presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico e per comunicazione dell’esercizio dell’opzione di cessione del credito, nel caso in cui il contratto di cessione del credito d’imposta non sia stato concluso entro il 31.03.2023.
Posta la sussistenza di tutti i requisiti sostanziali per fruire della detrazione i contribuenti devono aver tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, non devono essere state avviate attività di controllo in relazione alla spettanza del beneficio fiscale e deve essere versato l’importo della sanzione minima (250 euro) per ciascuna comunicazione tardiva, ai fini del perfezionamento della remissione in bonis, mentre il versamento di ulteriori somme dovute può avvenire anche successivamente alla presentazione delle comunicazioni, ma entro la data del 30.11.2023.