Confermando l’analoga previsione contenuta nell’art. 13, c. 6-bis D.L.201/2011, a far data dal 2020, l’art. 1, c. 760 L. 160/2019 ha stabilito che “Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. 9.12.1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75%”.
In altre parole, i fabbricati concessi in affitto a canone concordato ex L. 431/1998 godono di una riduzione di aliquota del 25% e questa decurtazione opera indipendentemente dalla regolamentazione comunale.
Anzi, se il Comune stabilisce tramite propria potestà regolamentare una aliquota ridotta riservata a questa tipologia di affitto, anche su quest’ultima opererà la decurtazione del 25% stabilita dalla legge, e quindi l’imposta dovuta sarà versata al 75%.
È bene specificare che l’agevolazione si applica non solo ai contratti a canone concordato di cui all’art. 2, c. 3 L. 431/1998, ma anche a tutti gli altri contratti agevolati stabiliti dalla stessa legge, come ad esempio quelli di natura transitoria di cui all’art. 5, c. 1 e quelli verso studenti universitari di cui all’art. 5, c. 2.
Per rispettare i requisiti previsti, i contratti devono soddisfare alcune caratteristiche, che vengono periodicamente e costantemente fissate in accordi territoriali: attualmente la disciplina è regolamentata dal D.M. 16.01.2017.
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