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Imposte e tasse 06 Maggio 2020

Nessun recupero con la sola prova che i fornitori siano “cartiere”

Con l’ordinanza n. 7693 del 6.04.2020, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione torna ad esprimersi in materia di indebita detrazione di fatture ai fini Iva nel caso di operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. L’Ufficio deve dimostrare non solo la fittizietà del fornitore ma anche la malafede del contribuente.

Secondo la Corte di Cassazione, non è sufficiente provare che il cedente sia una cartiera, ma occorrono elementi idonei ad attestare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in una frode carosello. L’Ufficio notificava ad una Snc un avviso di accertamento contestando la contabilizzazione di alcune fatture, ritenute soggettivamente inesistenti, ricevute da due imprese qualificate come cartiere. Conseguentemente venivano tassati per trasparenza anche i relativi soci, con appositi atti impositivi. Tutti gli atti erano impugnati e la CTP, riuniti i ricorsi, li rigettava. La CTR, invece, accoglieva l’appello presentato dai contribuenti, annullando gli atti impositivi. In particolare i giudici evidenziavano da un lato che gli appellanti erano rimasti completamente estranei al parallelo procedimento penale instaurato per i medesimi fatti (frode Iva imputata solo ai cessionari cartiere), dall’altro che l’Ufficio non aveva provato l’inesistenza delle operazioni contestate, con conseguente detraibilità dell’Iva attesa la buona fede della società, non essendo stata dimostrata la sua partecipazione alla frode. L’Ufficio a seguito dell’accoglimento dell’appello in favore del contribuente ricorreva in Cassazione lamentando come il giudice di appello si fosse posto in contrasto con la giurisprudenza di legittimità in tema di...

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