Non è possibile dichiarare l'indeducibilità di costi per operazioni oggettivamente inesistenti, ma è impossibile il recupero dell'Iva sulle fatture contestate (C.T.R. 6200/6/2021 e Cass. 6.07.2021, n. 19169).
La Commissione tributaria regionale della Campania respinge la tesi dell'Agenzia delle Entrate di far dichiarare l'indeducibilità di costi per operazioni oggettivamente inesistenti di fornitura di materiale edile da parte di un soggetto privo di una struttura imprenditoriale, la cui deduzione è stata ammessa in primo grado. Tuttavia, viene rigettata anche la richiesta della società accertata di detrarre l'Iva sulle fatture contestate.
Ne deriva che tutto il materiale difensivo prodotto da quest'ultima ha avuto un riscontro positivo ai fini dell'imposizione diretta, ossia Ires e Irap, ma non per l'Iva, oggetto appunto della declaratoria di indetraibilità. E ciò perché i documenti non sono riconducibili a operazioni oggettivamente inesistenti, bensì a fatture soggettivamente false. Ne deriva che sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti anche in caso di consapevolezza del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità ovvero relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo.
Nel caso specifico era stata presentata una perizia tecnica giurata dalla quale si evinceva il collegamento diretto tra i materiali edili acquistati dalla presunta cartiera e le opere eseguite dalla società stessa; pertanto,...