RICERCA ARTICOLI
Imposte e tasse 08 Settembre 2020

Nessuna decadenza del credito Iva per l'omessa presentazione

L'eventuale mancato invio della dichiarazione Iva non è sufficiente a cancellare il diritto al credito, sempre che questo sia ricostruibile dalle scritture contabili.

L'omesso invio della dichiarazione Iva da cui emerge un credito, poi riportato nel modello dell'anno successivo, non comporta necessariamente la decadenza dal diritto di far valere tale credito, purché la situazione emerga dalle scritture contabili (Cass. 7.07.2020, n. 14055). La Corte di Cassazione ha ricordato che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la conseguente emissione di cartella di pagamento. Il Fisco può operare con procedure automatizzate un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale del contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d'indagine diversi da mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell'anagrafe tributaria. Tale conclusione discende dall'art.18 della Direttiva CE n. 77/388/CE, il quale subordina il diritto alla detrazione dell'Iva solamente al possesso della fattura, compilata secondo le disposizioni applicabili.
I giudici di legittimità hanno inoltre evidenziato che il rapporto di natura tributaria scaturisce da un'operazione lecita e gli obblighi che ne derivano (dichiarazione, registrazione, ecc.) hanno solamente una funzione illustrativa dei relativi dati, al fine di consentire al Fisco di verificarli agevolmente onde procedere alla riscossione delle imposte. Pertanto, ciò che rileva ai fini della detraibilità è solo il carattere sostanziale ed effettivo del credito.
Il percorso giurisprudenziale ha dato rilevanza alla sostanza (l'esistenza del credito) piuttosto che alla forma (mancato invio del modello annuale Iva): il giudice tributario dovrà riconoscere il credito Iva se il contribuente dimostra che sostanzialmente ha diritto alla detrazione. Tale soluzione garantisce il principio di neutralità dell'Iva, quale fondamento su cui poggia l'intero impianto normativo (Cass. 16.10.2012, n. 17754; Cass. 22.02.2013, n. 4539).
La necessità di rispettare il citato principio di neutralità, infatti, deve essere garantita anche nel caso in cui il soggetto passivo non ottemperi alle formalità imposte da uno Stato membro, per esempio alla presentazione della dichiarazione annuale Iva. Infatti, l'inosservanza da parte di un soggetto passivo delle formalità imposte da uno Stato membro, in applicazione delle disposizioni comunitarie, non può privarlo del suo diritto alla detrazione mediante l'annotazione a credito nella dichiarazione di imposta, ferma restando l'eventuale sanzione per l'inosservanza di tali obblighi e in materia si è affermato il seguente principio di diritto: “Il credito Iva maturato nell'anno in cui la dichiarazione annuale risulta omessa può comunque essere computato in detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, fermo restando il potere/dovere dell'amministrazione finanziaria di accertare l'esistenza del credito ai sensi dell'art. 55 D.P.R. 633/1972” (Cass. 20120/2018). Il diritto alla detrazione, infatti, deve essere esercitato entro la scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 633/1972, non in contrasto con la citata Direttiva.
Tale disposizione non ha per oggetto l'accertamento dell'esistenza del credito, bensì l'accertamento del diritto alla compensazione del credito vantato dal contribuente con i debiti tributari maturati nell'anno successivo a quello di maturazione del credito e, pertanto, deve essere riconosciuto il diritto del contribuente alla richiesta compensazione.